La Legge di Bilancio pone fine ai dubbi interpretativi dell’art. 6 del decreto Liquidità
Con la Legge di Bilancio 2021 si pone fine alle problematiche interpretative riscontrate nell’applicazione della norma prevista dall’art. 6 del DL 23/2020
L’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da covid-19 ha avuto – inevitabilmente – un forte impatto sui bilanci d’esercizio relativi all’anno 2020. Una delle problematiche principali (che molte imprese purtroppo riscontreranno) è la gestione delle perdite, soprattutto in relazione a quanto previsto dal codice civile, dall’articolo 2484, primo comma, numero 4) che prevede come causa di scioglimento il conseguimento di una perdita di esercizio tale da erodere il capitale sociale al di sotto del limite legale previsto per il tipo di società adottata (si richiama specificatamente l’art. 2447 c.c. per le società per azioni e l’art. 2482-ter c.c. per le società a responsabilità limitata).
L’art. 6 del DL 23/2020 (Decreto Liquidità)
Tale problematica fu – giustamente – trattata già con i primi provvedimenti attuati dal Governo Conte, con l’art. 6 del Dl 23/2020 che letteralmente recita: “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa’ per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.
In buona sostanza, viene prevista una specifica deroga all’obbligo degli amministratori di convocare, senza indugio, l’assemblea per deliberare o la riduzione di capitale e il contemporaneo aumento dello stesso a una cifra non inferiore al minimo legale o, peggio ancora, lo scioglimento della società.
Siffatta impostazione però ha, inevitabilmente, dato spazio ad ampie interpretazioni.
Difatti, secondo un’ interpretazione “estensiva”, sarebbero da ricomprendere nella deroga le “fattispecie verificatesi” dalla data di entrata in vigore del decreto legge (9 aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, ovvero sarebbero da assoggettare a tale deroga anche le perdite d’esercizio accertate da assemblee convocate per approvare la situazione patrimoniale o il bilancio nel periodo prescritto dalla norma in esame. In tal modo, la disciplina riguarderebbe non solo le perdite del periodo epidemico, ma anche quelle del 2019.
Di converso, secondo un’interpretazione più “restrittiva” (da sempre sostenuta dal sottoscritto Erosione capitale sociale e DL Liquidità: insidia per amministratori – theitaliantimes.it) la deroga sarebbe valida solamente per le perdite verificatesi nel periodo emergenziale da covid-19 (quindi nel corso dell’esercizio 2020).
A sostegno di quest’ultima tesi, troviamo il Tribunale di Catania (decreto del 28 maggio 2020) che accogliendo le doglianze della Procura della Repubblica afferma che “non appare immediatamente destituita di fondamento quella (diversa) offerta da altra parte della dottrina, secondo cui il periodo da prendere in considerazione sia esclusivamente da comprendersi tra il 9 aprile 2020 ed il 31 dicembre 2020, essendo congiuntamente considerati, a tal fine, nel dettato normativo sia il periodo in cui sono state neutralizzate temporaneamente le norme societarie, sia l’ambito temporale in cui devono intervenire le “fattispecie” ivi indicate”.
Per i giudici infatti tale ricostruzione sembra maggiormente in linea con la “voluntas legis di paralizzare per un determinato periodo di tempo le perdite cagionate dalla pandemia (così come emerge dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica al Decreto, laddove si fa riferimento alla necessità di fronteggiare la “perdita dovuta alla crisi Covid 19”), e quindi quelle prodottesi dall’entrata in vigore del citato DL, e non quelle anteriori che, per questo, nemmeno astrattamente si pongono in nesso di causalità con la crisi sopravvenuta di che trattasi”.
L’art. 1, comma 266, della legge 178/2020
Era pertanto inevitabile un intervento del legislatore teso a chiarire una norma che, nella pratica, ha riscontrato una notevole difficoltà di applicazione.
Con la Legge di Bilancio 2021, l’art. 6 del DL 23/2020 la norma è stata quindi totalmente riformulata come segue:
1. Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della societa’ per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, e’ posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Con la nuova riformulazione, appare evidente l’intento del legislatore nel considerare derogabili agli obblighi di ripianamento o scioglimento, solamente le perdite emerse nell’esercizio interessato dall’emergenza epidemiologia.
Dello stesso avviso il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare 29.1.2021 n. 26890 che, rispondendo ad una richiesta da parte della Camera di Commercio della Romagna, ha risposto: “il riferimento, in primo luogo, alle «perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020», anziché alle «fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data [del 31 dicembre 2020]» sembra chiarire che oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell’esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020)”.
Inoltre, continua il dicastero, la nuova formulazione sembra disegnare un percorso più flessibile per la gestione, da parte delle società interessate, delle perdite dalla stessa contemplate. Infatti, la deroga al ripianamento delle perdite dell’esercizio 2020, fino alla data dell’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio 2025, stando al tenore letterale della norma non preclude la possibilità di procedere in via anticipata ad assumere le determinazioni previste dalla legge.
Rag. Fabrizio Artizzu
Tributarista qualificato LAPET (N. iscrizione 9246058), ai sensi della Legge 4/2013 certificato UNI 11511 da FAC Certifica
Consigliere Provinciale di Roma dell’Associazione Nazionale Tributaristi LAPET.
Autore di pubblicazioni in materia tributaria.
www.studioartizzu.it