Le Linee guida e le Regole tecniche del CNDCEC per determinare il rischio effettivo del cliente
Introduzione
Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, prevede che i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggiodevono effettuare l’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività professionale. Questo obbligo è previsto in occasione sia dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale, sia dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a
15.000 euro. Al fine di integrare il D.Lgs. n. 231/2007, rispetto alle specificità dell’attività professionale, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha, dapprima, emanato la Regola tecnica n. 2 (Adeguata verifica della clientela) e, successivamente, ha fornito, con le Linee guida, utili esempi e fac simili per effettuare gli adempimenti previsti in modo corretto.
Premessa
L’adeguata verifica della clientela risulta essere, per i professionisti, uno degli adempimenti più ostici in materia di antiriciclaggio, in quanto deve essere effettuata nei confronti dei nuovi clienti dello studio, nei casi espressamente previsti dalla normativa, e dei clienti già in essere, quando varia il livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.
L’adempimento deve essere effettuato in occasione:
– dell’instaurazione di un rapporto professionale continuativo con il cliente;
– dell’esecuzione di prestazioni professionali occasionali, non riconducibili ad un rapporto continuativo in essere, che diano luogo alla trasmissione o alla movimentazione di mezzi di pagamento o al compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che venga posta in essere un’unica operazione o che vengano effettuate più operazioni, che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata.
Come specificato nell’art. 17 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, “Testo Unico antiriciclaggio”, l’obbligo non sussiste nel caso di:
– mera redazione e trasmissione, ovvero di sola trasmissione, delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali (redditi, IVA, successione, ecc., registrazione di contratti, redazione/invio di Mod. F23 e F24, redazione/invio di fatture elettroniche per conto dei clienti e adempimenti similari/connessi);