Anche per il credito inesistente si può effettuare il ravvedimento operoso
Anche per il credito inesistente si può effettuare il ravvedimento operoso, a chiarirlo è la circolare 31/2020 che può avere anche importanti risvolti in ambito penale. L’ indebita compensazione L’articolo 10 quater del Dlgs 74/2000 prevede il delitto di compensazione di credito non spettante (comma 1); compensazione di credito inesistente (comma 2). Il ravvedimento Solo per il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti è prevista la non punibilità se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, sia estinto mediante integrale pagamento del dovuto, anche attraverso conciliazione, adesione o ravvedimento operoso. A tal fine quindi, il reato non è punibile se il contribuente: corrisponde le somme dovute beneficiando del ravvedimento operoso; esegue il pagamento a seguito dell’avviso bonario o a seguito della ricezione della cartella. Il chiarimento dell’Agenzia Secondo la circolare 31/2020 è possibile ravvedere anche il credito inesistente contestato dall’Ufficio. Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate è da salutare con estremo favore ma merita qualche riflessione di ordine pratico. Innanzitutto, il “credito inesistente” (nella sua effettiva accezione e non come inteso dagli uffici anche in presenza di errori o di differenti valutazioni tecniche) è caratterizzato da un comportamento fraudolento del contribuente che crea artificiosamente il credito per evitare il pagamento delle imposte dovute. Fino al 2019, l’Agenzia ( risposte a Telefisco 2019) aveva escluso il ravvedimento per i comportamenti connotati da fraudolenza, atteso che poteva riguardare solo la mera correzione di errori e omissioni del contribuente. In tal senso veniva sempre richiamata la circolare 180/E del 1998. Alla luce di queste pregresse interpretazioni, quanto evidenziato ora nella circolare 31 testimonia un’importante apertura dell’Agenzia. (estratto da SMART24_FISCO)