NON E’ AMMESSA LA CESSIONE DEL CREDITO PER I CONDOMINI MOROSI
L’agenzia delle Entrate, con la circolare 30/E, ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di superbonus, in particolare in materia di cessione del credito e sconto in fattura.
Il condòmino moroso La circolare 121/99 ha applicato il principio di competenza relativamente alla possibilità di fruire dell’agevolazione fiscale da parte di un proprietario di immobile in condominio. Nella normalità, viene concessa la possibilità al condòmino di adempiere all’obbligazione condominiale entro il termine della propria dichiarazione dei redditi e beneficiare della detrazione di imposta sorta dai pagamenti effettuati con bonifico dedicato dall’amministratore alle imprese nel corso di un’annualità (1°gennaio-31 dicembre). La circolare 30/E sancisce che, se un proprietario intende accedere alla cessione del credito o sconto in fattura, non risulta applicabile il principio precedentemente espresso ma dovrà essere seguito un principio di mera cassa. In sintesi, se un proprietario manifesta l’intenzione di cedere il credito a soggetti terzi, diversi dai fornitori, l’amministratore dovrà comunicare l’opzione per la cessione del credito solo se il condomino ha versato al condominio quanto a lui imputato e, in caso di versamenti parziali, solo in proporzione a quanto pagato. Qualora l’amministratore ravvisi morosità da parte del condòmino, non dovrà comunicare nessun dato, in quanto non avendo versato le quote condominiali, non ha diritto alla detrazione.
(estratto da SMART24_FISCO)